Art. 13 (Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non  comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in  materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di  scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi  dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione  (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi  all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione  europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente  codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. 

5. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell’allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte  di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta  l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio  del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo  28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.  L’allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo  di costruzione.