Art. 12 (Rinvio esterno)


1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.