Allegato I.10 (Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure)


(Articolo 45, comma 1)

Attivita’ di:

– programmazione della spesa per investimenti;

– responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attivita’ del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo;

– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– predisposizione dei documenti di gara;

– direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– direzione dell’esecuzione;

– collaboratori del direttore dell’esecuzione

– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– regolare esecuzione;

– verifica di conformita’;

– collaudo statico (ove necessario).

((- coordinamento dei flussi informativi.))


[1] Il D.L. 21.05.2025 n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18.07.2025 n. 105) ha disposto (con l’art. 2, comma 1-bis) che “Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione“.