(Articolo 45, comma 1)
Attivita’ di:
– programmazione della spesa per investimenti;
– responsabile unico del progetto;
– collaborazione all’attivita’ del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
– redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali;
– redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica;
– redazione del progetto esecutivo;
– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
– verifica del progetto ai fini della sua validazione;
– predisposizione dei documenti di gara;
– direzione dei lavori;
– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
– direzione dell’esecuzione;
– collaboratori del direttore dell’esecuzione
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
– collaudo tecnico-amministrativo;
– regolare esecuzione;
– verifica di conformita’;
– collaudo statico (ove necessario).
((- coordinamento dei flussi informativi.))
[1] Il D.L. 21.05.2025 n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18.07.2025 n. 105) ha disposto (con l’art. 2, comma 1-bis) che “Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione“.
