Allegato I.11 (Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici)


Articolo 1 – Ulteriori competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 47 del codice, esercita altresì funzioni consultive ed esprime pareri:

a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I – Attività edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:

a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell’attività normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell’ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, “resistenza meccanica e stabilità”, di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) esercita, d’intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell’ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l’assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell’Unione europea preposti all’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l’ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2 – Composizione

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi è ricompreso, a far data dall’entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto-legge;

b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall’Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della Corte dei conti e l’avvocato dello Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Capo dipartimento della protezione civile;

c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;

g) il Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per l’esame dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all’articolo 4 e dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o città metropolitana in cui l’opera è localizzata, nonché un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

Articolo 3 – Assemblea generale

1. L’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all’articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 4, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attività dell’Assemblea generale, non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L’Assemblea generale si esprime sugli affari posti all’ordine del giorno dal Presidente.

2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all’articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all’interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all’articolo 4 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità prevista dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’indennità pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l’amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. L’indennità di cui al primo periodo è determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 4 – Sezioni

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate “Sezione I”, “Sezione II”, “Sezione III” e “Sezione speciale”. La ripartizione delle materie è definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per l’esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito un Comitato ristretto è composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non più di sei componenti, scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso è sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5 – Servizio tecnico centrale

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;

c) attività istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:

1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell’Unione europea o nazionali di settore;

2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;

4) riconoscimento dell’equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l’utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all’articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;

7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all’articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

2. Per l’espletamento delle proprie attività, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell’Ente unico nazionale di accreditamento nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Servizio tecnico centrale è articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6 – Osservatorio del Collegio consultivo tecnico

1. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti, uno designato dall’Ordine professionale dei geologi, uno designato dall’Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall’Ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

3. I componenti dell’Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7 – Regole di funzionamento

1. Le adunanze dell’Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:

a) convoca e presiede l’Assemblea generale;

b) convoca e presiede l’adunanza della Sezione speciale;

c) assegna gli affari all’Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

d) assegna gli affari alle Sezioni;

e) programma le sedute dell’Assemblea generale;

f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;

g) dispone sull’attuazione del controllo di gestione per l’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell’attività svolta sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, nonché della adeguatezza della struttura;

h) nomina le commissioni per l’elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;

i) dispone l’eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell’assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell’ambito delle proprie attribuzioni di cui all’articolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilità;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell’affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l’esame o il riesame della questione da parte dell’Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:

a) assiste il presidente nell’esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;

c) provvede all’attività amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Al fine di garantire l’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall’attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.