(Articolo 43)
Articolo 1
1. Il presente allegato definisce le modalita’ e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante, per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell’intero ciclo di vita ((dell’opera)) immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L’utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. ((Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita’ amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita’ ed esperienza in riferimento altresi’ ai profili di responsabilita’ relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita’, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e’ integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita’ della stazione appaltante o dell’ente concedente.))
2-bis. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L’evoluzione dei requisiti informativi garantisce l’integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all’intervento.))
3. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita’ di individuare i gestori i coordinatori all’interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all’esterno le relative funzioni, con le modalita’ previste dal presente codice.))
4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprieta’ dei dati e le modalita’ per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprieta’ intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 309)).
5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. ((I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.)) Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all’interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l’utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita’ di ((adozione)) dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall’Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresi’ da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validita’. Quanto meno nell’ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l’uniformita’ puo’ essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all’atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.
8. ((In caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell’opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformita’ agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta’, di accesso e di validita’ del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprieta’ intellettuale;
d) le specifiche per garantire l’interoperabilita’ dei sistemi informativi nel tempo.))
9. Per l’avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. ((I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita’, gli obblighi e i relativi adempimenti dell’appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.))
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));
b) ((nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa i concorrenti presentano anche l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L’offerta di gestione informativa e’ redatta dal candidato al momento dell’offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita’ degli attori coinvolti;))
c) ((il piano di gestione informativa e’ redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e puo’ essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;))
d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l’ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa ((digitale)) nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;
f) l’attivita’ di verifica della progettazione di cui all’articolo 42 del codice e’ effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
g) fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con ((i modelli informativi e le strutture di dati)) per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) ((con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale e’ attribuita a questi ultimi;))
i) a decorrere dall’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui ((all’articolo 43)), la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio’ sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ((ai modelli informativi)) all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati.
11. ((Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non e’ in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio e’ nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformita’, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attivita’ dell’organo di collaudo.))
12. ((Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell’ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa connesse all’oggetto dell’appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:))
a) per l’integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) ((per attuare soluzioni di cyber security nell’ambito della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati;))
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));
d) ((per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilita’ ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;))
e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));
f) ((per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita’ dei modelli informativi e delle strutture di dati;))
g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attivita’ di verifica ((…)) dei progetti;
i) per supportare la formulazione e la valutazione di ((azioni)) e di mitigazione del rischio;
l) ((con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realta’ aumentata e immersiva;))
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entita’ presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalita’ digitali per la tracciabilita’ dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita’ dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all’avvio del funzionamento ((dell’opera)) e delle attivita’ a esso connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni ((dell’opera)) e i suoi livelli di fruibilita’.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficolta’ incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonche’ per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l’aggiornamento di tali disposizioni.