Art. 72 (Procedura ristretta)


1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in  risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda  del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. 

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di  trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come  mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse. 

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori  economici invitati possono presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte. 

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l’indizione di una  gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano  le seguenti circostanze: 
a) l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B,  sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di pre informazione; 
b) l’avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi  prima della data di trasmissione del bando di gara. 

5. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 possono fissare il termine  per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un  termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. 

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente  articolo, la stazione appaltante può fissare: 
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di  pubblicazione del bando di gara; 
b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito  a presentare offerte.