Art. 71 (Procedura aperta)


1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un  avviso di indizione di gara. 

2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara  ai sensi dell’articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante. 

3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di  trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il  termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato. 

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all’articolo 81  che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente  articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni: 
a) l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato  II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione  dell’avviso di pre-informazione; 
b) l’avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non  oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in  qualità di allegato al codice.