Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni)


1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto  disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le  piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle  predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche  amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  n. 82 del 2005.