Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici)


1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi  dell’articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le  piattaforme digitali di cui all’articolo 25. 

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione  trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di  cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la  composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della  gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti  pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti,  anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato  aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori  invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori,  servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate. 

4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio  provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo. [1]


[1] Delibera n. 601 del 19.12.2023 recante modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e relativo allegato di seguito riportati nella versione aggiornata:

Delibera n. 264 del 20.06.2023 (mod.) – Trasparenza 
Allegato I (mod.) – Obblighi trasparenza
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.