1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. ((Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.)) [1]
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. ((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.))
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID ((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2)), consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate. [2]
[1] Determinazione AGID n. 137/2023: “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
[2] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.