Art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)


1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi  informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere  una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di  vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi  della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per  svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui  all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli  operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la  concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti  e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento,  pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la  ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga  dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.  

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.