Art. 15 (Responsabile unico del progetto (RUP))


1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo  determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità  organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze  professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento  contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche  amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i  compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di  RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio  dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per  l’intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli  organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,  progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative  responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di  supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e  del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che  svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.