Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

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1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e’ rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 197 ed e’ definita nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile ((all’amministrazione)), l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((hanno validita’ triennale)).

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi’, a rilasciare l’attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche’ quelle che perverranno fino all’entrata in vigore ((del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))