Art. 198 (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

 Ricerca sentenze relative all’Art. 198


1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere, per le singole gare:

a) che l’offerente dimostri l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;

b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee ((dichiarazioni bancarie, la disponibilita’)) di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita’ tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7. E’ fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche’ queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.