Art. 180 (Partenariato pubblico privato)

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1. Il contratto di partenariato e’ il contratto a titolo oneroso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. ((Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche’ quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.)) ((Il contratto di partenariato puo’ essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.))

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita’ o, nei casi di attivita’ redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto e’ definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilita’ dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita’ contrattualizzati, purche’ la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresi’ disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.

4. A fronte della disponibilita’ dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ scegliere di versare un canone all’operatore economico che e’ proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita’ dell’opera, nonche’ ridotta o mancata prestazione dei servizi. ((Se la ridotta o mancata disponibilita’ dell’opera o prestazione del servizio e’ imputabile all’operatore, tali variazioni)) del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.

5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi’ che a fronte della disponibilita’ dell’opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita’ economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L’equilibrio economico finanziario, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo puo’ essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalita’ di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al ((quarantanove)) per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

((7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.))

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilita’ e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.