Art. 179 (Disciplina comune applicabile)

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1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonche’ le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2.

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.