Art. 88 (Disponibilità digitale dei documenti di gara)


1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L’avviso e l’invito a confermare l’interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l’avviso o l’invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.