Art. 86 (Avviso volontario per la trasparenza preventiva)


1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell’oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.