Art. 60 (Revisione prezzi)


1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. 

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;  si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo  dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo  complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da  eseguire. 

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici sintetici elaborati dall’ISTAT: 
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di  calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e  nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento  adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori  categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici  individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del  50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 
b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.