Art. 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore)


1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione  può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione  condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti  del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre  che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo  effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente  codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del  2017.