Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)


1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante  l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento  digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di  cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale  nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati  di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le  altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all’articolo  2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di  vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto  legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del  decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le  interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le  informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini  del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con  la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme  telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli  affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC  individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo  22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.  L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale  nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle  relative regole tecniche [1] [2]

6. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche  amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50  e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC  effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire  l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di  obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n.  82 del 2005. 

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono  essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come  strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle  leggi di spesa. 


[1] Delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

[2] Delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023 Acquisizione CIG e pagamento contributo per fattispecie escluse applicazione codice contratti