Art. 196 (Definizione e disciplina)


1. Per finanziare la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).

2. La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori. 

3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell’articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.

4. Per l’aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, comprensivo del piano finanziario. L’aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l’opera.

5. Se l’offerente è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal soggetto finanziatore e da uno o più soggetti realizzatori, ciascuno è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore può presentare l’offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso all’avvalimento del soggetto realizzatore. 

6. Uno o più soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione, possono essere sostituiti in fase di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti e caratteristiche. L’ente concedente può negare l’assenso solo nelle ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.

7. L’adempimento delle obbligazioni dell’ente concedente resta in ogni caso condizionato all’esito positivo del collaudo, ovvero della verifica di conformità in ordine alla gestione funzionale dell’opera secondo le modalità stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.

8. L’opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto. L’ente concedente può concedere il diritto di superficie sull’area pubblica dove realizzare l’opera.

9. L’opera può essere realizzata anche su un’area nella disponibilità dell’aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il primo periodo del comma 8.

10. Il contratto prevede la facoltà di riscatto anticipato.