1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 1;
c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 99;
d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;
e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 101;
f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;
g) è consentito il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104;
h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l’appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.
2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.