Allegato II.20 (Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza)


Articolo 1 – Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano l’oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nell’ambito della stazione appaltante istituzionalmente competente per l’affidamento del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto.

5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o l’elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticità dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione è affidato all’aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari. L’affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2 – Programmazione

1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell’ordine di priorità di lavori e acquisti:

a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;

b) la variazione dell’ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;

c) le sopravvenute esigenze connesse all’operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) beni e servizi concernenti interventi nell’ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;

b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;

c) beni e servizi di natura informatica funzionali all’immediato ripristino dell’efficienza o all’adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l’assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;

d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico;

e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l’esercizio e la manutenzione dell’armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;

f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;

g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all’estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l’operatività e reattività dello strumento militare;

h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;

i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.

4. La programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;

b) gli interventi di manutenzione;

c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;

d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;

e) i lavori su infrastrutture connessi con l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;

f) gli interventi funzionali a necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3 – Soggetti dell’attività di verifica della progettazione

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell’ente in cui è individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

Articolo 4 – Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l’affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:

a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;

b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l’adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d’impiego;

c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell’originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza d’impiego;

d) la certificazione e l’omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l’impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto;

e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorità di progetto (Design Authority).

Articolo 5 – Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

1) dalla relazione generale;

2) dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

3) dal computo metrico estimativo;

4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell’Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione alla complessità tecnica, all’articolazione progettuale, o all’ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa l’affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialità, alla natura e alle caratteristiche dell’intervento. Detti interventi sono oggetto di comunicazione successiva all’Agenzia del demanio.

Articolo 6 – Enti esecutori del contratto

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:

a) curano l’esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;

b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;

c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;

d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;

f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell’esecuzione;

g) verificano il rispetto da parte dell’esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolgono le attività relative all’eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;

i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;

l) trasmettono al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7 – Anticipazioni pagamenti

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.

2. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Articolo 8 – Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all’articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato:

a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;

b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l’agibilità dei campi di volo e degli specchi d’acqua destinati all’ammaraggio di velivoli;

c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;

d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l’acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;

f) spese per l’acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell’equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell’ossigeno;

g) spese per il funzionamento delle carceri militari;

h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;

i) spese attinenti ai noli, all’imballaggio, allo sdoganamento, all’immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;

l) spese per il funzionamento degli uffici militari all’estero;

m) spese per polizze di assicurazione;

n) spese per l’acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

o) spese per l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

r) spese per la pulizia e l’igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l’illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l’acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

s) spese per l’illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l’impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l’elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall’Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

v) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l’addobbo e l’arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;

z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l’acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;

aa) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

bb) spese per il benessere del personale;

cc) spese per l’addestramento, l’educazione fisica e l’attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l’acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nell’atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1, nonché la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilità dell’acquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1.

Articolo 9 – Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.