Allegato I.6 (Dibattito pubblico obbligatorio)


Articolo 1 – Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;

b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell’UNESCO;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l’ente concedente indìce il dibattito pubblico su richiesta:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;

b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento;

c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;

d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Il dibattito pubblico è escluso:

a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Articolo 3 – Indizione del dibattito pubblico

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell’opera di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.

Articolo 4 – Responsabile del dibattito pubblico

1. Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all’articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico può essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.

2. Non possono assumere l’incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.

3. Il responsabile del dibattito pubblico:

a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell’incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;

b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;

d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l’organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;

e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all’articolo 7, comma 1.

Articolo 5 – Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell’ente concedente

1. La stazione appaltante o l’ente concedente provvede a:

a) elaborare la relazione di progetto dell’opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l’opportunità dell’intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento della relazione di cui alla lettera a);

c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;

d) fornire le informazioni sull’intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;

e) partecipare in modo attivo alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;

f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;

g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell’intervento di cui all’articolo 41, comma 9, del codice.

Articolo 6 – Svolgimento del dibattito pubblico

1. Dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all’articolo 40, comma 5, del codice.

2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessità.

3. Gli enti legittimati ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell’articolo 4, comma 3, lettera a).

Articolo 7 – Conclusione del dibattito pubblico

1. Nel termine di cui all’articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all’ente concedente la relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, che contiene:

a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico;

b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;

c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all’ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), con l’eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, nonché al Dipartimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERESOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei.Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989.Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s.
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.