Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

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Attuazione:

Vedasi nota [1] in calce all’articolo


1. E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, ((prima dell’avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,)) nonche’ parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’ il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro ((sessanta giorni)) dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, ((il parere si intende reso in senso favorevole)).


[1] Art. 1, comma 7, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e ss. mm. e ii.: “In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. ((Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta)).

Art. 1, comma 8, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e ss. mm. e ii.: “Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto”.

Art. 1, comma 9, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e ss. mm. e ii.: “Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere”.