Art. 187 (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)

 Ricerca sentenze relative all’Art. 187


1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

3. L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione temporanea costituita ((dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore)), responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’ previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. L’offerente puo’ anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita’. ((L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all’esecuzione dell’opera.))

7. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo’ seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera puo’ essere realizzata su area nella disponibilita’ dell’aggiudicatario.