Art. 94 (Principi generali in materia di selezione)

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1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, ((in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, )) della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l’offerta e’ conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 95, comma 14;

b) l’offerta proviene da un offerente che non e’ escluso ai sensi dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.