Art. 116 (Elettricità)

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1. Per quanto riguarda l’elettricità, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2. L’alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.