Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

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Attuazione:

 Linee Guida ANAC n. 1: “Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (SIA)”

Vedasi note in calce al presente articolo


1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e’ intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita’;
b) la qualita’ architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformita’ alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche’ il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche’ degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e ((l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera)), nonche’ la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita’ delle opere ((.))
g) la compatibilita’ con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita’ di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita’ geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
l) accessibilita’ e adattabilita’ secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.[1] [2]
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita’ interne, purche’ in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.
3. Con il ((regolamento)) di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il ((regolamento)) di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto ((regolamento)), si applica l’articolo 216, comma 4..
((3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.)) [3]
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
5. ((Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.))
((5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e’ redatto ai sensi del comma 5.))
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche ((, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,)) ((di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,)) di verifiche preventive dell’interesse archeologico, ((di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica)) e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; ((deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;)) indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, ((la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale)) nonchè i limiti di spesa ((, calcolati secondo le modalita’ indicate dal decreto di cui al comma 3,)) dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia’ in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonche’ delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita’; il progetto definitivo contiene, altresi’, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche’ la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, secondo quanto previsto al comma 16)).
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi’, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L’accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione ((, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico)), alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilita’ finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. ((Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.))
((11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.))
((11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.))
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attivita’ progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva e’ condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita’ tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici puo’ essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorieta’ dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e’ articolata, di regola, in un unico livello ed e’ predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo’ prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu’ livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui e’ inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita’, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilita’ energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e’ determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso in considerazione. ((Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e’ determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita’ il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.)) Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. ((Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.)) [4] [5]


[1] Art. 1, comma 4, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019: Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere pubbliche per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

[2] Art. 1, comma 5, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019: I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

[3] Art. 1, comma 6, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019: Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di patti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

[4] Art. 48-bis decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria):

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche’ degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori puo’ avvenire anche sulla base del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e’ svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformita’ urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi’, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e’ trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e’ acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita’ tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, nei tempi e secondo le modalita’ previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione e’ nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, si applica, altresi’, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale, nonche’ del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della meta’.

4. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e’ ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi’, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonche’ dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto.».

[5]  D.L. 27.01.2022 n. 4

Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli
investimenti pubblici, nonche' al fine di far  fronte  alle  ricadute
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e
dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli
inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,
delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106,
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo
periodo del medesimo comma 1; 
    b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n.
50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da
costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori
al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto
dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si
procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari
all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui
al comma 7. 
  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  definisce  la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali
di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le
finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di
ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla
base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di
statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei
materiali  da  costruzione  piu'  significativi  relative  a  ciascun
semestre. 
  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  e'  determinata
applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di
cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita'  accertate  dal
direttore dei lavori. 
  4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera
b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2,
secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori
della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore
onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il
direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori
sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e'
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80
per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una
maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore
a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e'
riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel
decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di
detta eccedenza. 
  5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 
  6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 
  7. Per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi' essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 
  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche
finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura
degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui
alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento
delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite
massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76
del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al  fondo  per
le finalita' di cui al presente comma. 
  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026
a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti
statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'articolo   7,   comma   1,   del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente
destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le
opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle
more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee
guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti
relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo
dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione
degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su  base  semestrale  ai
sensi del comma 2 del presente articolo. 
  12.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione   e
dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro  il  30
aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate
apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari. 
  13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al
Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione
consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».