Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche)


Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:

a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;

b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;

c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all’articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2 – Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

1. Il presente allegato individua, ai sensi dell’articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo di cui al comma 1 è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell’operatore tecnico, costo dell’ammortamento attribuito all’attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico;

b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all’ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;

c) costo figurativo (utile lordo e imposte);

d) costi fissi.

3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.

Articolo 3 – Tavolo tecnico

1. È istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l’anno, ha il compito di fornire supporto per l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.

2. Al tavolo tecnico possono essere, altresì, invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.

3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 è assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato.

TABELLA A

I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:

1) costo primo diretto (CDIR) così ripartito:

(a) costo dell’operatore tecnico;

(b) costo dell’ammortamento attribuito all’attrezzatura di prova;

(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;

(d) costo attribuito alla prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico;

2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all’ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;

3) costo figurativo (U);

4) costi fissi della prova (CF).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione; aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l’utile dell’esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.

Il costo standard di produzione (CST) è determinato dalla somma dei costi di cui ai punti1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND), tenendo conto che il costo indiretto di produzione è pari a CIND δ × CDIR. Il coefficiente δ = 0,3286 è stato determinato come media dei costi indiretti rispetto ai costi diretti su un campione di laboratori rappresentativo degli operatori del settore.

Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) è stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 × CST.

Infine, i costi fissi della prova CF = 2,50 euro sono stati individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore. Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) è, in generale, determinato dalla seguente espressione:

P = CDIR + CIND + U + CF

dove:

CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)

CIND δ × CDIR = 0,3286 × CDIR

U = 0,10 × (CDIR + CIND)

CF = 2,50

I predetti valori sono tutti espressi in euro.

In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, è dato dalla seguente formula: P = (1,46146) × CDIR + 2,50.

In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.

A. Costo operatore tecnico (manodopera)

La manodopera è calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l’attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard è il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato è ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.

B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature

L’ammortamento degli immobili è calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprietà e con quello del canone di locazione del relativo contratto di fitto dell’immobile se non di proprietà. L’incidenza del fitto sulla prova è rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.

L’ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature è calcolato sul tempo di utilizzo standard e si basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base alla tabella dei coefficienti del «Gruppo XVI – Industrie edilizie, specie 1a/a – Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate», allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, per categorie di beni omogenei. Al costo macchina si aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. Il prezzo lordo dell’energia assorbita dal laboratorio in un termine significativo incide sul prezzo della prova dividendo l’onere per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo avendo cura di dividere l’onere per gruppi di prove omogenee.

C. Consumi e materiali necessari alla prova

Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al numero dei riusi.

D. Costo attribuito alla prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico

La componente di costo destinata a commisurare l’attività di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.