{"id":419,"date":"2024-09-22T08:00:00","date_gmt":"2024-09-22T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/allegato-ii-17-servizi-sostitutivi-di-mensa\/"},"modified":"2025-02-18T08:39:15","modified_gmt":"2025-02-18T08:39:15","slug":"allegato-ii-17-servizi-sostitutivi-di-mensa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/allegato-ii-17-servizi-sostitutivi-di-mensa\/","title":{"rendered":"Allegato II.17 (Servizi sostitutivi di mensa)"},"content":{"rendered":"\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column\">\n<p class=\"has-text-align-left\">(Articolo 131, comma 6) <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 1 &#8211; Ambito di applicazione e finalita&#8217;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali puo&#8217; essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa&#8217; di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l&#8217;equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 2 &#8211; Definizioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Ai fini del presente allegato si intende: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) per attivita&#8217; di emissione di buoni pasto, l&#8217;attivita&#8217; finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita&#8217; elencate all&#8217;articolo 3; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all&#8217;articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell&#8217;articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all&#8217;esercizio convenzionato, il mezzo per provare l&#8217;avvenuta prestazione nei confronti delle societa&#8217; di emissione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) per societa&#8217; di emissione, l&#8217;impresa che svolge l&#8217;attivita&#8217; di emissione di buoni pasto, legittimata all&#8217;esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita&#8217; attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all&#8217;articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita&#8217; elencate all&#8217;articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa&#8217; di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa&#8217; di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g); <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche&#8217; il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e&#8217; titolato a utilizzarli; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell&#8217;imposta sul valore aggiunto di cui all&#8217;articolo 6. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 3 &#8211; Esercizi presso i quali puo&#8217; essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), e&#8217; erogato dai soggetti legittimati a esercitare: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) l&#8217;attivita&#8217; di mensa aziendale e interaziendale; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell&#8217;articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa&#8217; semplici esercenti l&#8217;attivita&#8217; agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all&#8217;articolo 2188 e seguenti del codice civile; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">f) nell&#8217;ambito dell&#8217;attivita&#8217; di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">g) nell&#8217;ambito dell&#8217;attivita&#8217; di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall&#8217;attivita&#8217; di pesca, ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l&#8217;attivita&#8217; di produzione industriale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">2. Ai fini delle attivita&#8217; di cui al comma 1, resta ferma la necessita&#8217; del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 4 &#8211; Caratteristiche dei buoni pasto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) consentono all&#8217;esercizio convenzionato di provare documentalmente l&#8217;avvenuta prestazione nei confronti delle societa&#8217; di emissione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l&#8217;orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche&#8217; dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) non sono cedibili, ne&#8217; cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne&#8217; commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">e) sono utilizzabili esclusivamente per l&#8217;intero valore facciale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa&#8217; di emissione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) il valore facciale espresso in valuta corrente; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) il termine temporale di utilizzo; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell&#8217;esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">f) la dicitura: \u00abIl buono pasto non e&#8217; cedibile, ne&#8217; cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne&#8217; commercializzabile o convertibile in denaro; puo&#8217; essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">3. Nei buoni pasto in forma elettronica: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell&#8217;esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e&#8217; utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) l&#8217;obbligo di firma del titolare del buono pasto e&#8217; assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e&#8217; riportata elettronicamente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">4. Le societa&#8217; di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita&#8217; del buono pasto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 5 &#8211; Contenuto degli accordi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Gli accordi stipulati tra le societa&#8217; di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l&#8217;eventuale rinegoziazione o la disdetta; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">b) le clausole di utilizzabilita&#8217; del buono pasto, relative alle condizioni di validita&#8217;, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">c) l&#8217;indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societa&#8217; emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell&#8217;utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">d) l&#8217;indicazione del termine di pagamento che la societa&#8217; emittente e&#8217; tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell&#8217;osservanza di quanto disposto dal comma 6; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">e) l&#8217;indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l&#8217;esercizio convenzionato potra&#8217; esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">f) l&#8217;indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa&#8217; emittente, ivi compresi quelli per l&#8217;espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">2. Gli accordi tra la societa&#8217; di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un&#8217;offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la liberta&#8217; della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">3. Gli accordi stipulati tra la societa&#8217; di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita&#8217; o valore, relative alla fatturazione dei medesimi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita&#8217;. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">5. Ai fini dell&#8217;attuazione del comma 1, lettera c), e&#8217; vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu&#8217; elevato di quello stabilito dalla societa&#8217; emittente in sede di offerta ai fini dell&#8217;aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivita&#8217; necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">7. Nell&#8217;ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonche&#8217; della valutazione di congruita&#8217; delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all&#8217;oggetto principale della gara e abbiano un&#8217;oggettiva e diretta connessione intrinseca con l&#8217;oggetto della gara. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">8. E&#8217; vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">9. Resta ferma la facolta&#8217; dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l&#8217;applicabilita&#8217;, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa&#8217; di emissione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>Articolo 6 &#8211; Disposizioni finali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1. Il valore facciale del buono pasto e&#8217; comprensivo dell&#8217;imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell&#8217;imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia&#8217; stipulati, ferma restando la liberta&#8217; delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l&#8217;equilibrio del rapporto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell&#8217;efficacia del medesimo. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Articolo 131, comma 6) Articolo 1 &#8211; Ambito di applicazione e finalita&#8217;. 1. 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