{"id":302,"date":"2024-05-24T08:00:00","date_gmt":"2024-05-24T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-143-attivita-esposte-direttamente-alla-concorrenza\/"},"modified":"2025-01-27T17:16:14","modified_gmt":"2025-01-27T17:16:14","slug":"art-143-attivita-esposte-direttamente-alla-concorrenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-143-attivita-esposte-direttamente-alla-concorrenza\/","title":{"rendered":"Art. 143 (Attivit\u00e0 esposte direttamente alla concorrenza)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"><\/i> <a href=\"#\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong>&nbsp;Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli da 146 a 152 se l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L&#8217;attivit\u00e0 pu\u00f2 costituire parte di un settore pi\u00f9 ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> La valutazione dell\u2019esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 \u00e8 effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivit\u00e0 in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4.&nbsp; Resta impregiudicata l&#8217;applicazione della normativa in materia di concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l&#8217;esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell&#8217;offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di pi\u00f9 fornitori dei prodotti o servizi in questione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong> Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l&#8217;esposizione alla concorrenza, \u00e8 costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell&#8217;offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Esso pu\u00f2 essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori.&nbsp; La valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell&#8217;esistenza di ostacoli all&#8217;entrata o di preferenze dei consumatori, nonch\u00e9 dell&#8217;esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell\u2019allegato III alla direttiva 2014\/25\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non \u00e8 possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve dimostrare che l&#8217;accesso al mercato in questione \u00e8 libero di fatto e di diritto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong> Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che una determinata attivit\u00e0 sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, pu\u00f2 richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all\u2019aggiudicazione di appalti o all\u2019organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell\u2019attivit\u00e0 in questione, nonch\u00e9 alle concessioni; la Commissione \u00e8 informata di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonch\u00e9 delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorit\u00e0 indipendenti competenti. La richiesta pu\u00f2 riguardare attivit\u00e0 esercitate in un settore pi\u00f9 ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorit\u00e0 indipendente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.<\/strong> Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l\u2019applicabilit\u00e0 del comma 1 a una determinata attivit\u00e0. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorit\u00e0 indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l&#8217;eventuale applicabilit\u00e0 del comma 1, a seguito dell\u2019informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l\u2019Autorit\u00e0 di cui al comma 6 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8.<\/strong> Le disposizioni del codice non si applicano pi\u00f9 ai contratti di cui al comma 1 se la Commissione europea:&nbsp;<br><em>a<\/em>) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l&#8217;applicabilit\u00e0 del comma 1 entro il termine previsto<br>dall\u2019allegato IV della direttiva 2014\/25\/UE;<br><em>b<\/em>) non ha adottato l\u2019atto di esecuzione entro il termine previsto dall\u2019allegato di cui alla lettera a).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9.<\/strong> La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 pu\u00f2 essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivit\u00e0 o l&#8217;area geografica interessate. In tal caso, per l&#8217;adozione dell\u2019atto di esecuzione di cui al comma 8, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell&#8217;allegato IV della direttiva 2014\/25\/UE, salvo che la Commissione europea concordi un termine pi\u00f9 breve con l\u2019Autorit\u00e0 o la stazione appaltante o l\u2019ente concedente che ha presentato la richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10.<\/strong> Se un&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 oggetto di una procedura ai sensi dei commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivit\u00e0, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1.&nbsp;Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli da 146 a 152 se l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. 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