{"id":259,"date":"2024-04-11T08:00:00","date_gmt":"2024-04-11T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-100-requisiti-di-ordine-speciale\/"},"modified":"2025-12-13T11:13:12","modified_gmt":"2025-12-13T11:13:12","slug":"art-100-requisiti-di-ordine-speciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-100-requisiti-di-ordine-speciale\/","title":{"rendered":"Art. 100 (Requisiti di ordine speciale)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"> <a href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-100-d-lgs-36-2023\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-100-d-lgs-36-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><mark>Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/mark><\/strong><\/a><\/i><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> Sono requisiti di ordine speciale:<br>a) l\u2019idoneit\u00e0 professionale;&nbsp;<br>b) la capacit\u00e0 economica e finanziaria;&nbsp;<br>c) le capacit\u00e0 tecniche e professionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all\u2019oggetto dell\u2019appalto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l\u2019iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l\u2019artigianato o presso i competenti ordini professionali per un\u2019attivit\u00e0 pertinente anche se non coincidente con l\u2019oggetto dell\u2019appalto. All\u2019operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia \u00e8 richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all\u2019allegato II.11. <s>In sede di prima applicazione del codice, l\u2019allegato II.11 \u00e8 abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualit\u00e0 di allegato al codice<\/s>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong><em> <\/em>Per le procedure di aggiudicazione di appalti di<em> <\/em>lavori di importo pari o superiore a 150.000<strong> <\/strong>euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L\u2019attestazione di qualificazione \u00e8 rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall\u2019ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all&#8217;importo delle stesse \u00e8 disciplinato dall\u2019allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonch\u00e9 per l\u2019esecuzione, a qualsiasi titolo, dell\u2019appalto. <s>In sede di prima applicazione del codice l\u2019allegato II.12 \u00e8 abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l\u2019ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualit\u00e0 di allegato al codice<\/s>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> Per ottenere o rinnovare l\u2019attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:&nbsp;<br>a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l\u2019artigianato o presso i competenti ordini professionali per un\u2019attivit\u00e0, prevista dall\u2019oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale \u00e8 richiesta l\u2019attestazione;&nbsp;<br>b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio<em> <\/em>precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell\u2019attestazione di qualificazione;&nbsp;<br>c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualit\u00e0 conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong> L\u2019organismo di attestazione rilascia l\u2019attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l\u2019esecuzione delle quali l\u2019operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacit\u00e0 economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.<\/strong> Fino alla emanazione del <s>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4<\/s> <em><strong>((regolamento di cui all&#8217;articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))<\/strong><\/em>, il periodo di attivit\u00e0 documentabile \u00e8 quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la societ\u00e0 organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8.<\/strong> Con il <s>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4<\/s> <em><strong>((regolamento di cui all&#8217;articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))<\/strong><\/em> sono in ogni caso disciplinati:&nbsp;<br>a) la procedura per ottenere l\u2019attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l\u2019operatore economico richieda la conferma dell\u2019attestazione nel caso in cui, nel periodo di validit\u00e0 dell\u2019attestazione, intervenga una modifica soggettiva;&nbsp;<br>b) i requisiti per la dimostrazione dell\u2019adeguata capacit\u00e0 economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;&nbsp;<br>c) le modalit\u00e0 di qualificazione degli operatori economici di cui all\u2019articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonch\u00e9 i criteri di imputazione di cui all\u2019articolo 67, comma 6;&nbsp;<br>d) le modalit\u00e0 di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;&nbsp;<br>e) le modalit\u00e0 di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;&nbsp;<br>f) il periodo di durata dell\u2019attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;<br>g) i casi di sospensione e di decadenza dall\u2019attestazione di qualificazione gi\u00e0 rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9.<\/strong> Relativamente agli organismi di attestazione, con il <s>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4<\/s> <em><strong>((regolamento di cui all&#8217;articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))<\/strong><\/em> sono in ogni caso disciplinati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di qualificazione degli operatori economici nonch\u00e9 la procedura per ottenere l\u2019autorizzazione;&nbsp;<br>b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell\u2019autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall\u2019ANAC nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalit\u00e0 e nel rispetto del contraddittorio;&nbsp;<br>c) le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza da parte dell\u2019ANAC;&nbsp;<br>d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;&nbsp;<br>e) gli obblighi di comunicazione all\u2019ANAC in capo agli organismi di attestazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10.<\/strong> Con il <s>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4<\/s> <em><strong>((regolamento di cui all&#8217;articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))<\/strong><\/em> \u00e8 altres\u00ec definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l\u2019altro: la definizione delle tipologie per le quali \u00e8 possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11.<\/strong> Fino alla data di entrata in vigore del <s>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4<\/s> <em><strong>((regolamento di cui all&#8217;articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))<\/strong><\/em>, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacit\u00e0 economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell\u2019appalto, <s>maturato nel triennio precedente<\/s> <em><strong>((maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti))<\/strong><\/em> a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralit\u00e0 di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato \u00e8 richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altres\u00ec, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacit\u00e0 tecnica e professionale di aver eseguito <s>nel precedente triennio<\/s> <em><strong>((negli ultimi dieci anni))<\/strong><\/em> dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>12.<\/strong> Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13. <\/strong>Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all&#8217;ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[1]<\/strong>&nbsp;Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. Sono requisiti di ordine speciale:a) l\u2019idoneit\u00e0 professionale;&nbsp;b) la capacit\u00e0 economica e finanziaria;&nbsp;c) le capacit\u00e0 tecniche e professionali. 2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all\u2019oggetto dell\u2019appalto. 3. 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