{"id":258,"date":"2024-04-10T08:00:00","date_gmt":"2024-04-10T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-99-verifica-del-possesso-dei-requisiti\/"},"modified":"2025-01-24T13:17:18","modified_gmt":"2025-01-24T13:17:18","slug":"art-99-verifica-del-possesso-dei-requisiti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-99-verifica-del-possesso-dei-requisiti\/","title":{"rendered":"Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"><\/i> <a href=\"#\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> La stazione appaltante verifica l\u2019assenza di cause di esclusione automatiche di cui all\u2019articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell\u2019operatore economico di cui all\u2019articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall\u2019operatore economico, nonch\u00e9 tramite l\u2019interoperabilit\u00e0 con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all\u2019articolo 50-ter del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> La stazione appaltante, con le medesime modalit\u00e0 di cui al comma 1, verifica l\u2019assenza delle cause di<br>esclusione non automatica di cui all\u2019articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell\u2019aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell\u2019operatore economico, sono gi\u00e0 in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilit\u00e0 con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all\u2019articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>((3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell&#8217;operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilit\u00e0 ad esso connessi ai sensi dell&#8217;articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l&#8217;organo competente \u00e8 autorizzato a disporre comunque l&#8217;aggiudicazione, che \u00e8 immediatamente efficace, previa acquisizione di un&#8217;autocertificazione dell&#8217;offerente, resa ai sensi del\u00a0testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al\u00a0decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l&#8217;assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non \u00e8 stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalit\u00e0 di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l&#8217;obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l&#8217;affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l&#8217;applicabilit\u00e0 delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell&#8217;aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilit\u00e0 per false dichiarazioni rese dall&#8217;offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l&#8217;esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilit\u00e0 conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorit\u00e0.))<\/em><\/strong> <strong>[1]<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[1]<\/strong>&nbsp;Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. 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