{"id":255,"date":"2024-04-07T08:00:00","date_gmt":"2024-04-07T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-96-disciplina-dellesclusione\/"},"modified":"2025-12-13T11:29:29","modified_gmt":"2025-12-13T11:29:29","slug":"art-96-disciplina-dellesclusione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-96-disciplina-dellesclusione\/","title":{"rendered":"Art. 96 (Disciplina dell\u2019esclusione)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"> <a href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-96-d-lgs-36-2023\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-96-d-lgs-36-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><mark>Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/mark><\/strong><\/a><\/i><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d\u2019appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> L\u2019operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all\u2019articolo 94, a eccezione del comma 6, e all\u2019articolo 95, a eccezione del comma 2, non \u00e8 escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Se la causa di esclusione si \u00e8 verificata prima della presentazione dell\u2019offerta, l\u2019operatore economico, contestualmente all\u2019offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:<br><strong>a)<\/strong> comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;<br><strong>b)<\/strong> comprova l\u2019impossibilit\u00e0 di adottare tali misure prima della presentazione dell\u2019offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong> Se la causa di esclusione si \u00e8 verificata successivamente alla presentazione dell\u2019offerta, l\u2019operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> In nessun caso l\u2019aggiudicazione pu\u00f2 subire dilazioni in ragione dell\u2019adozione delle misure di cui al comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong> Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all\u2019articolo 94, a eccezione del comma 6, e all\u2019articolo 95, a eccezione del comma 2, pu\u00f2 fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilit\u00e0. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non \u00e8 escluso dalla procedura d&#8217;appalto. A tal fine, l&#8217;operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall&#8217;illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorit\u00e0 investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravit\u00e0 e le particolari circostanze del reato o dell&#8217;illecito, nonch\u00e9 la tempestivit\u00e0 della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all&#8217;operatore economico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.<\/strong> Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non pu\u00f2 avvalersi della possibilit\u00e0 prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8.<\/strong> Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacit\u00e0 di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d\u2019appalto:<br><strong>a) <\/strong>in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell&#8217;articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell&#8217;articolo 179, settimo comma, del codice penale;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b) <\/strong>per un periodo pari a<em> <\/em>sette anni nei casi previsti dall&#8217;articolo 317-<em>bis<\/em>, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;&nbsp;<br><strong>c)<\/strong> per un periodo pari a<em> <\/em>cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9.<\/strong> Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione,<em> <\/em>l\u2019effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10.<\/strong> Le cause di esclusione di cui all\u2019articolo 95 rilevano:<br><strong>a) <\/strong>per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all\u2019articolo 95, comma 1, lettera a);<br><strong>b) <\/strong>per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all\u2019articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);<br><strong>c)<\/strong> nel caso di cui all\u2019articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma <strong>3<\/strong>, lettera b), dell\u2019articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all\u2019articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all\u2019esercizio dell\u2019azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell\u2019articolo 94 oppure ai sensi del comma <strong>3<\/strong>, lettera h), dell\u2019articolo 98;<br>2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato o da altra autorit\u00e0 di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;<br>3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11.<\/strong> L\u2019eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>12.<\/strong> L\u2019operatore economico ha l\u2019onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all\u2019onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13.<\/strong> Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o societ\u00e0 sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell&#8217;articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>14.<\/strong> L\u2019operatore economico ha l\u2019obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L\u2019omissione di tale comunicazione o la non veridicit\u00e0 della medesima, pur non costituendo di per s\u00e9 causa di esclusione, pu\u00f2 rilevare ai sensi del comma 4 dell\u2019articolo 98.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>15.<\/strong> In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne d\u00e0 segnalazione all\u2019ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravit\u00e0 dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l&#8217;iscrizione nel casellario informatico ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell\u2019articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l&#8217;iscrizione \u00e8 cancellata e perde comunque efficacia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. 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