{"id":191,"date":"2024-03-08T08:00:00","date_gmt":"2024-03-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/?p=191"},"modified":"2026-04-25T10:03:17","modified_gmt":"2026-04-25T10:03:17","slug":"art-67-consorzi-non-necessari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-67-consorzi-non-necessari\/","title":{"rendered":"Art. 67 (Consorzi non necessari)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"> <a href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-67-d-lgs-36-2023\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-67-d-lgs-36-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><mark>Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/mark><\/strong><\/a> <\/i><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> <s>I requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria per l\u2019ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui&nbsp; agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui&nbsp; all\u2019articolo 100, comma 4.<\/s> <em><strong>((I requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall&#8217;allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all&#8217;articolo 65, comma 2, lettera d):<br>a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorch\u00e9 posseduti dalle singole imprese consorziate;<br>b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;<br>c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell&#8217;articolo 104.))<\/strong><\/em> <\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> <s>L\u2019allegato II.12 disciplina, nelle more dell\u2019adozione del regolamento di cui all\u2019articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che:<br>a) per gli appalti di servizi e forniture<strong>,<\/strong> i requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorch\u00e9 posseduti dalle singole imprese consorziate;<br>b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di&nbsp; affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole&nbsp; imprese consorziate.<\/s>&nbsp;<em><strong>(comma abrogato)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Per gli operatori <s>di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)<\/s> <em><strong>((di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)))<\/strong><\/em> e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell\u2019articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, <s>dal consorziato esecutore<\/s> <em><strong>((dalla consorziata esecutrice))<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong> I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o <s>tramite i consorziati indicati<\/s> <em><strong>((tramite le consorziate indicate))<\/strong><\/em> in sede di gara senza che ci\u00f2 costituisca subappalto, ferma la responsabilit\u00e0 solidale nei confronti della stazione appaltante. L&#8217;affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 65, comma 2, lettere b) e c), <s>ai propri consorziati<\/s> <em><strong>((alle proprie consorziate))<\/strong><\/em> non costituisce subappalto. <s>I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66<strong>,<\/strong> comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.<\/s> <em><strong>((I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata \u00e8, a sua volta, un consorzio di cui all&#8217;articolo 65, comma 2, lettere b) e c), \u00e8 tenuto anch&#8217;esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.))<\/strong><\/em> La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte <s>del consorziato designato<\/s> <em><strong>((delle consorziate designate))<\/strong><\/em> dal consorzio offerente determina l\u2019esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all\u2019articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l\u2019operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, n\u00e9 \u00e8 idonea a incidere sulla capacit\u00e0 di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 97.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> <s>I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilit\u00e0 delle cooperative che li costituiscono.<\/s> <em><strong>((<\/strong><\/em><strong>I consorzi di cooperative <del>e<\/del> , i consorzi tra imprese artigiane<\/strong> <del>possono<\/del> <strong>((e i consorzi stabili))<\/strong> <strong>possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95<\/strong> <strong>e<\/strong> <del>del comma 3<\/del> <strong>((dei commi 1 e 3))<\/strong> <strong>del presente articolo, utilizzando requisiti propri<\/strong> <del>e, nel novero di questi,<\/del> <strong>((ovvero))<\/strong> <strong>facendo valere i mezzi d&#8217;opera, le attrezzature e l&#8217;organico medio nella disponibilit\u00e0 delle consorziate che li costituiscono, ((secondo quanto previsto dall&#8217;allegato II.12<\/strong><em><strong>))<\/strong><\/em> <strong>[1]<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong> Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all&#8217;articolo 100, nell\u2019allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l&#8217;imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti <em>pro quota<\/em> i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all&#8217;apporto reso dai singoli consorziati nell&#8217;esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.<\/strong> <s>Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.<\/s> <em><strong>((Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti \u00e8 fornita specifica indicazione nell&#8217;attestazione di qualificazione SOA. \u00c8 vietata la partecipazione a pi\u00f9 di un consorzio stabile.))<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. <\/strong>Con riguardo ai consorzi di cui all\u2019articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo&nbsp; dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati&nbsp; dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione \u00e8&nbsp; acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica&nbsp; corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica&nbsp; di importo illimitato \u00e8 in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi\u00e0 possieda tale&nbsp; qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica&nbsp; VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre&nbsp; con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,&nbsp; nonch\u00e9 per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all&#8217;articolo 106, comma 8, \u00e8 in ogni caso sufficiente&nbsp; che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle&nbsp; classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all\u2019allegato II.12, la&nbsp; qualificazione \u00e8 acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla&nbsp; somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi&nbsp; rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della met\u00e0 dell&#8217;intervallo tra le due classifiche. Gli atti&nbsp; adottati dall\u2019ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. <strong>[2]<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[1]<\/strong>&nbsp;Articolo modificato dalla L. 11.03.2026 n. 34.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[2]<\/strong> Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. I requisiti di capacit\u00e0 tecnica e finanziaria per l\u2019ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui&nbsp; agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui&nbsp; all\u2019articolo 100, comma 4. 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