{"id":179,"date":"2024-03-04T08:00:00","date_gmt":"2024-03-04T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/?p=179"},"modified":"2026-07-01T06:46:33","modified_gmt":"2026-07-01T06:46:33","slug":"art-63-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-63-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza\/","title":{"rendered":"Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-63-d-lgs-36-2023\/\" target=\"_blank\"><strong><span class=\"highlight\"><mark class=\"has-inline-color has-black-color\">Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/mark><\/span><\/strong><\/a><\/i><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> Fermo restando quanto stabilito dall\u2019articolo 62, \u00e8 istituito presso l&#8217;ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicit\u00e0, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all\u2019allegato II.4 consegue la qualificazione ed \u00e8 iscritta nell\u2019elenco di cui al primo periodo. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> La qualificazione per la progettazione e l\u2019affidamento l&#8217;affidamento <em><strong>((e l&#8217;esecuzione))<\/strong><\/em> si articola in tre fasce di importo:&nbsp;<br>a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;<br>b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all\u2019articolo 14;<br>c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. <strong>[1]<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Ogni stazione appaltante o centrale di committenza pu\u00f2 effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell\u2019articolo 62.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong> Sono iscritti di diritto nell&#8217;elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l&#8217;Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all&#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. <strong><em>((e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione))<\/em><\/strong>. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall&#8217;ordinamento, delle provincie e delle citt\u00e0 metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l&#8217;ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> La qualificazione ha ad oggetto le attivit\u00e0 che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:<br>a) la capacit\u00e0 di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;<br>b) la capacit\u00e0 di affidamento e controllo dell&#8217;intera procedura;&nbsp;<br>c) la capacit\u00e0 di verifica sull&#8217;esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong> <s>Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l\u2019acquisizione&nbsp; di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attivit\u00e0&nbsp; di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la&nbsp; loro attivit\u00e0 coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.<\/s> <strong><em>((Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l&#8217;affidamento di lavori oppure per la progettazione e l&#8217;affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell&#8217;Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.))<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>((6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attivit\u00e0 di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attivit\u00e0 nel rispetto del principio di leale collaborazione.))<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.<\/strong> I requisiti di qualificazione per la progettazione e l\u2019affidamento sono disciplinati dall\u2019allegato II.4 e attengono:<br>a) all\u2019organizzazione della funzione di spesa e ai processi;<br>b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;<br>c) all\u2019esperienza maturata nell\u2019attivit\u00e0 di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l\u2019eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8.<\/strong> <s>I requisiti di qualificazione per l\u2019esecuzione sono indicati separatamente nell\u2019allegato II.4, che dispone altres\u00ec una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all\u2019allegato II.4. possono essere disciplinati dall\u2019ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.<\/s> <em><strong>((I requisiti di qualificazione per l&#8217;esecuzione sono indicati separatamente nell&#8217;allegato II.4.))<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9.<\/strong> Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all\u2019ANAC per la qualificazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10.<\/strong> <s>In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell&#8217;Amministrazione definisce i requisiti per l&#8217;accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalit\u00e0 di lucro, che svolgono attivit\u00e0 formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivit\u00e0 di accreditamento nonch\u00e9 alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.<\/s> <strong><em>((In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l&#8217;esecuzione, la Scuola nazionale dell&#8217;amministrazione definisce i requisiti e le modalit\u00e0 per l&#8217;accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivit\u00e0 formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivit\u00e0 di accreditamento nonch\u00e9 alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.))<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>11.<\/strong> In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione&nbsp; ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L\u2019ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle&nbsp; disposizioni di cui al presente articolo, pu\u00f2 irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il&nbsp; limite massimo di euro 1 milione e, nei casi pi\u00f9 gravi, disporre la sospensione della qualificazione&nbsp; precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il&nbsp; possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:<br>a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un\u2019organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l\u2019amministrazione di provenienza;<br>b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivit\u00e0;<br>c) la mancata comunicazione all\u2019ANAC della perdita dei requisiti. <strong>[2]<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>12.<\/strong> Se la qualificazione viene meno o \u00e8 sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13.<\/strong> L\u2019ANAC stabilisce i requisiti e le modalit\u00e0 attuative del sistema di qualificazione di cui all\u2019allegato II.4,&nbsp; rilasciando la qualificazione medesima. L&#8217;ANAC pu\u00f2 stabilire ulteriori casi in cui pu\u00f2 essere disposta la&nbsp; qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza,&nbsp; anche per le attivit\u00e0 ausiliarie, di acquisire la capacit\u00e0 tecnica ed organizzativa richiesta.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[1]<\/strong>&nbsp;Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.<br><strong>[2]<\/strong> In attuazione della presente disposizione \u00e8 stato adottato il <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/2025\/04\/11\/anac-nuovo-regolamento-in-materia-di-qualificazione-stazioni-appaltanti\/\" target=\"_blank\"><strong>Regolamento sull\u2019esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell\u2019ANAC<\/strong><\/a> (Delibera n. 126\/2025) in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.<br><strong>[3] <\/strong>ANAC ha pubblicato i <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/2025\/06\/17\/anac-nuovi-criteri-e-punteggi-qualificazione-stazione-appaltante-per-progettazione-e-affidamento-d-lgs-36-2023-a-seguito-del-correttivo-d-lgs-209-2024-e-manuale-operativo\/\" target=\"_blank\"><strong>nuovi criteri e le&nbsp;modalit\u00e0 di calcolo del punteggio per il sistema di qualificazione<\/strong><\/a>&nbsp;relativo alla fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36\/2023 a seguito dell\u2019entrata in vigore del decreto \u201ccorrettivo\u201d di cui al D.Lgs. 209\/2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. 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