{"id":171,"date":"2024-02-29T08:00:00","date_gmt":"2024-02-29T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/?p=171"},"modified":"2026-09-15T10:48:31","modified_gmt":"2026-09-15T10:48:31","slug":"art-59-accordi-quadro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codicecontrattipubblici.com\/nuovo-codice-contratti-pubblici-2023\/art-59-accordi-quadro\/","title":{"rendered":"Art. 59 (Accordi quadro)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><i class=\"fa fa-search\"> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.sentenzeappalti.it\/tag\/art-59-d-lgs-36-2023\/\" target=\"_blank\"><strong><span class=\"highlight\"><mark class=\"has-inline-color has-black-color\">Ricerca sentenze relative a questo articolo<\/mark><\/span><\/strong><\/a><\/i><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<div class=\"wp-container-2 wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-container-1 wp-block-column posts-art-ccp23\">\n<p><strong>1.<\/strong> Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all\u2019oggetto dell\u2019accordo quadro. <strong><em>((Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l&#8217;affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altres\u00ec le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativit\u00e0 dei singoli contratti attuativi.))<\/em><\/strong> L\u2019accordo quadro indica il valore stimato dell\u2019intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non pu\u00f2 ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l&#8217;applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell\u2019ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all\u2019accordo quadro non \u00e8 ammissibile ove l\u2019appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell&#8217;accordo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong> Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell&#8217;indizione della procedura per la conclusione dell\u2019accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell&#8217;accordo quadro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong> Quando l\u2019accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell&#8217;accordo quadro stesso. La stazione appaltante pu\u00f2 consultare per iscritto l&#8217;operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.<\/strong> L&#8217;accordo quadro concluso con pi\u00f9 operatori economici \u00e8 eseguito secondo una delle seguenti modalit\u00e0:<br><strong>a)<\/strong> secondo i termini e le condizioni dell&#8217;accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l&#8217;accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonch\u00e9 le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell\u2019accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell&#8217;accordo effettuer\u00e0 la prestazione; l&#8217;individuazione dell&#8217;operatore economico che effettuer\u00e0 la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell&#8217;amministrazione;<br><strong>b)<\/strong> riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell&#8217;accordo quadro, se l&#8217;accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;<br><strong>c)<\/strong> sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilit\u00e0 \u00e8 stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l&#8217;accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l&#8217;accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilit\u00e0 previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell\u2019accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong> Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l&#8217;accordo quadro, secondo la seguente procedura:<br>a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto;<br>b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessit\u00e0 dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;<br>c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non \u00e8 reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;<br>d) la stazione appaltante aggiudica l&#8217;appalto all&#8217;offerente che ha presentato l&#8217;offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l&#8217;accordo quadro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>((5-bis.<\/em><\/strong> <strong><em>Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell&#8217;accordo non sia possibile preservare l&#8217;equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, lettera b), \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 dell&#8217;operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell&#8217;accordo non sia possibile preservare l&#8217;equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 della stazione appaltante o dell&#8217;appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 122, comma 5, del codice.))<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong>[1]<\/strong>&nbsp;Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricerca sentenze relative a questo articolo 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all\u2019oggetto dell\u2019accordo quadro. 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