Art. 158 (Servizi di ricerca e sviluppo)

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1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche’ siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinche’ li usi ((nell’esercizio della sua attivita’));

b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 ((del presente codice)), agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’ e per i quali la prestazione del servizio non e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore, cosi’ come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni ((gia’ disponibili sul mercato)).