Art. 123 (Scelta delle procedure)

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1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 122, le procedure di affidamento ((di cui al presente capo)), sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.

3. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 127 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione ((a norma dell’articolo 128)) se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 129.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all’articolo 131.

5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all’articolo 125.